[1] L'articolo 76 della Costituzione regola la
delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti. L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
[2] Il testo dell'articolo 153 del Trattato
che istituisce la Comunità economica europea, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee del 24 dicembre 2002, n. C 325,
stabilisce quanto segue: "Articolo 153 (Protezione dei consumatori). -
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un
livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce
a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione,
all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri
interessi. 2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o
attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti
alla protezione dei consumatori. 3. La Comunità contribuisce al
conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure
adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del
mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo
della politica svolta dagli Stati membri. 4. Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3,
lettera b). 5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure
di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con
il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.".
[3] Il testo dell'articolo 117 della
Costituzione è il seguente: "Articolo 117. - La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea; b) immigrazione; d) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali
sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta
alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione
con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua
competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
[4] L'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario) concernente "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
prevede quanto segue: "Articolo 14 (Decreti legislativi). - 1. I
decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel
preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto
legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di
delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per
uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale
stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a
richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere
definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
[5] L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
supplemento ordinario) concernente la "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", stabilisce quanto segue: "Articolo 20. - 1. Il
Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi,
definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione
alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il
31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il
riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche
funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello
Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di
legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma
1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme
legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di
competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi
specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe
legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei
principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; b)
indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per
quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al
contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i
procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti
previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà
contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa
nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione
della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della
concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e
dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di
autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di
consenso comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una
denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle
certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in
cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato,
che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate
dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle
caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere,
eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga
comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato
per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento,
con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o
rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non
direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla
eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività
economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà
sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione
tipica e tradizionale e della professionalità; h) promozione degli
interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle
certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività
economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei
prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche
condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione,
nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I
modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla
riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico
interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle
funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a
province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne
l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi
fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri
da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle
funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita
dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni
amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2,
emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo
annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si
attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi
soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del
comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b)
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di
procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola
volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli
atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f)
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5. I
decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri
interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente,
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6.
I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano
coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere
del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti
di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4,
ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici
o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilità
e delle procedure di verifica e controllo; e) soppressione dei
procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli
obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano
più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g)
regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di
tutte le fasi del procedimento. 9. I Ministeri sono titolari del potere
di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di
riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti,
l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di
riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica
e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione
e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di
controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle
norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e
proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il
miglioramento dell'azione amministrativa.".
[6] Il testo dell'articolo 2 della legge 27
luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante "Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe
legislative e altre disposizioni connesse"; (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175, supplemento ordinario), è il
seguente: "Articolo 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe
legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il Governo delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi
dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n.
368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n.
264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre
1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e
3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 2. Il Governo è
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o
modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo
21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti
nel citato comma 15. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni legislative in materia di: a) teatro, musica, danza ed
altre forme di spettacolo dal vivo; b) sport; c) proprietà letteraria e
diritto d'autore. 4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono
adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e
successive modificazioni. 5. Il Governo è delegato ad adottare, entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle
disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna,
attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. 6. All'articolo 6, comma 1,
della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita
dalla seguente: "trentasei". 7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 2, comma 1,
alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; b) all'articolo 3, comma 1,
alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto
mesi"; c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9,
comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"diciotto mesi"; d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "entro
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi". 8.
All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
9. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172,
le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni". 10. Il
termine di cui all'articolo 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre
2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004. 13. All'articolo 5 del
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola:
"nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma non".".
[7] Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, abrogato dal presente decreto, reca:
"Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183".
[8] La legge 10 aprile 1991, n. 126, recante
"Norme per l'informazione del consumatore", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1991, n. 89.
[9] Il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101 "Regolamento
di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 aprile 1997, n. 91.
[10] Il decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, recante "Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 31
dicembre 1985, n. L 372), in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
1992, n. 27, Supplemento Ordinario.".
[11] Il decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, abrogato dal presene decreto, reca "Attuazione della
direttiva n. 84/450/CEE come modificata dalla direttiva n. 97/55/CE in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa".
[12] Il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, Supplemento Ordinario.
[13] Il decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 333, recante "Attuazione della direttiva n. 95/26/CE (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 18 luglio 1995, n.
L 168), in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel
settore degli enti creditizi", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1999, n. 228.
[14] Il decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1999, n. 233.
[15] Il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111, abrogato dal presente decreto, reca: "Attuazione della
direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanza ed i circuiti
"tutto compreso"".
[16] L'articolo 25 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1994" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio
1996, n. 34, S.O.), aggiunge il capo XIV-bis e gli articoli da 1469-bis
a 1469-sexies dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del
codice civile.
[17] Il testo degli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, Supplemento Ordinario.), come
modificati dal presente decreto è il seguente: "Articolo 18 (Vendita
per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1.
La vendita al dettaglio per tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione. 2. È vietato inviare prodotti al consumatore se
non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni
di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3.
Nella comunicazione di cui al comma i deve essere dichiarata la
sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il
settore merceologico. 4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono
effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare,
prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso
dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della
vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati
il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del
venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il
numero della partita I.V.A. Agli organi di vigilanza è consentito il
libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le
operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o
di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le
vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso
della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. (Abrogato).". 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi
di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale. 2. L'attività può essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 4. Il
soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di
pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale
e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli
incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5, comma 2. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena
esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2. 6. Il
tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e
aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti
oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile
dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto
in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le disposizioni
concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di
vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino di riconoscimento
di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che
effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo. 9. (Abrogato). "
[18] La legge 30 luglio 1998, n. 281,
recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
[19] Il decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della
direttiva n. 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili.".
[20] Il decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della
direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza.".
[21] Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n.
63, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva
98/7/CE che modifica la direttiva 87/102/CEE in materia di credito al
consumo.".
[22] Il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 67, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della
direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa.".
[23] Il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 84, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della
direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia
di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.".
[24] Il decreto legislativo 28 luglio 2000,
n. 253 concernente "Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici
transfrontalieri", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2000, n. 212.
[25] Il decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, "Regolamento recante disciplina delle
vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
[26] L'articolo 15, comma 8 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante: "Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, S.O.), prevede quanto segue: "8. Ai fini della
disciplina delle vendite sotto costo il Governo si avvale della facoltà
prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, commi 2 e 3. ".
[27] Il decreto legislativo 23 aprile 2001,
n. 224, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della
direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori".
[28] Il decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie di consumo", è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57, Supplemento Ordinario.
[29] Il decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003. n. 174, Supplemento
Ordinario.
[30] Il decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 172, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della
direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti".
[31] La legge 6 aprile 2005, n. 49,
abrogata dal presente decreto, recava: "Modifiche all'articolo 7 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione".
[32] Il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie 1ocali", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 30 agosto
1997, n. 202), è il seguente: "Articolo 8 (Conferenza Stato - città ed
autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza
Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o
dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate
dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza
Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito,
dal Ministro dell'interno. ".
[33] Il decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato, 8 febbraio 1997, n. 101 "Regolamento
di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 aprile 1997, n. 91.
[34] Si riporta il testo degli articoli 13
e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al
sistema penale", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O. "Articolo 13 (Atti di accertamento). - Gli organi
addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di
rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di
cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono
altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il
Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del
natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che
esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del
primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo
334 del Codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli
specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti".
"Articolo 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il funzionario o 1'agente che ha
accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in
mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela della
strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla
legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle
materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio
regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della
Giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente
è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il
funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi
precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto
indicato nel comnma precedente saranno stabilite le modalità relative
alle esecuzioni del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto
ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì
stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le
materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma precedente".
[35] L'articolo 14 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998,
n. 95, S.O.), stabilisce quanto segue: "Articolo 14 (Pubblicità dei
prezzi). - 1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle
vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo
di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre
modalità idonee allo scopo. 2. Quando siano esposti insieme prodotti
identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati
con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo
dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per
tutte le merci comunque esposte al pubblico. 3. I prodotti sui quali il
prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara
e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile
al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2. 4. Restano
salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del
prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.".
[36] La legge 5 agosto 1981, n. 441,
recante "Vendita a peso netto delle merci" è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 1971, n. 218.
[37] Il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante "Attuazione delle
direttive 89/395/CEE 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari", (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) stabilisce
quanto segue: "Articolo 9 (Quantita). - 1. La quantità netta di un
preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara. 2.
La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita
dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2
della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. 3. La quantità dei
prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di
volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri
prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl)
o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo
(g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. 4. Nel caso di
imballaggio, costituito da due o più preimballaggi individuali
contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione
della quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi
individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi. 5. Le
indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero
totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e
contato facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun
preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno
almeno su uno di essi. 6. Nel caso di imballaggi preconfezionati,
costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono
considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita
menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi
individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate,
crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base
di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale. 7. Se un
prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di
governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto
sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti,
eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o
surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli
elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto,
decisivo per l'acquisto: a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; c) soluzioni acquose
di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di
ortaggi. 8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria: a) per i
prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in
un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente
visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato
sull'imballaggio stesso; b) per i prodotti dolciari la cui quantità non
sia superiore a 30 g; c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a
5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche. 9. I prodotti
soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla
presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità
netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore. 10.
La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di
quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume".
[38] Il testo dell'articolo 22, comma 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. "3. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del
presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000".
[39] L'articolo 10 della legge 3 maggio
2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del
sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione," pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004,
n. 104, S.O., prevede quanto segue: "Articolo 10 (Tutela dei minori
nella programmazione televisiva). - 1. Fermo restando il rispetto delle
norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in
particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e
nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei
minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori
approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o
adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con
decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451. 2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a
garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1,
l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia
oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno
dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo
ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono
essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti
sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale
e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati
allo svolgimento di manifestazioni sportive. 3. L'impiego di minori di
anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato
per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le
pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 4. Alla verifica dell'osservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13
dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31luglio
1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese
quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori
approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la
Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera
l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni
inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la
emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore
di massimo o di buon ascolto". 5. In caso di violazione delle norme in
materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge
6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2
dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni
I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero
delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico
all'attività del Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse
strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato. 6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei
minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro. 7. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo
di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei
minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia
alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento
delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei
minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente
articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o
osservazioni. 8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "È altresì
vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano
comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni". 9. Il
Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole
del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità
rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli
stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare
riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo. 10. Le quote di riserva per la
trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della
legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti
ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli
adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e
programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni".
[40] Il testo degli articoli 10 e 14, commi
2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990 n, 287 - Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 1990 n 240), il seguente: "Articolo 10 (Autorità garante della
concorrenza e del mercato). - 1. È istituita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge
Autorità, con sede in Roma. 2. L'Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale
costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra
persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi
istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra
magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte
di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o
giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di
alta e riconosciuta professionalità. 3. I membri dell'Autorità sono
nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato. 4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte
le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di
chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione
per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità
nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti
dalla normativa comunitaria in materia. 5. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite
procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena
conoscenza degli atti istrutton, il contraddittorio e la
verbalizzazione. 6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle
carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese
nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. 7. L'Autorità
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione
finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il
bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i
limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al
comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.
Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorità.". "Articolo 14 (Istruttoria). -
1. (Omissis). 2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di
fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti
aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 3. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da
parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. 4. I funzionari dell'Autorità
nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d'ufficio.".
[41] Il testo dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) è
il seguente: "17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed
il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i
rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali."
[42]Gli articoli 26, 27, 28 e 29 della
legge n. 689 del 1981: "Articolo 26 (Pagamento rateale della sanzione
pecuniaria). - L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato
la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che
si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima
venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può
essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche
per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o
amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare
della sanzione in un unica soluzione.". "Articolo 27 (Esecuzione
forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22,
decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che
ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di fmanza che lo dà in
carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso. È competente l'intendenza di
finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio
nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non
superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle
somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono
avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle
proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un
decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla
riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese
processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decmio per ogni
semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile
e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La
maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle
disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza
dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette.". "Articolo 28 (Prescrizione). - Il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata
dalle norme del codice civile.". "Articolo 29 (Devoluzione dei
proventi) - I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era
attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è
devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17
i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se
previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia
escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è
ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a
ciascuno di essi".
[43] L'articolo 2598 del codice civile,
stabilisce quanto segue: "Articolo 2598 (Atti di concorrenza sleale) -
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e
dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1)
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o
con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita
servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività
di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o
si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3)
si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme
ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare
l'altrui azienda".
[44] La legge 22 aprile 1941 n. 633
recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi
al suo esercizi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941,
n. 166.
[45] Il decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, recante: "Codice della proprietà industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario.
[46] La delibera dell'Autorità garante per
le comunicazioni 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP, recante: "Regolamento
in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.", è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183.
[47] Il testo dell'articolo 2, comma 20,
lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante: "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1995, n. 270,
Supplemento Ordinario stabilisce quanto segue: "20. Per lo svolgimento
delle proprie funzioni, ciascuna Autorità: a) - b) (Omissis). c)irroga,
salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a
quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui
le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e
non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione
delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la
fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività
di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la
sospensione o la decadenza della concessione.".
[48] Il testo dell'articolo 1, comma 31
della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, Supplemento Ordinario, è il seguente:
"31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire
cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni
dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore
al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente comma sono irrogate dall'Autorità.".
[49] L'articolo 669-bis del codice di
procedura civile è il seguente; "Articolo 669-bis (Forma della
domanda). - La domanda si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del giudice competente".
[50] Il testo dell'articolo 122, comma 2 ed
il testo dell'articolo 123, comma 2 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O. , è il seguente: "Articolo 122 (Tasso
annuo effettivo globale). - 1. (Omissis). 2. Il CICR stabilisce le
modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi
da computare e la formula di calcolo". "Articolo 123 (Pubblicità). - 1.
(Omissis). 2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con
qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o
altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il
relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per
motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un
esempio tipico.".
[51] I Capi II e III del Titolo VI del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, recano,
rispettivamente: "Credito al consumo" e "Regole generali e controlli".
[52] Il testo degli articoli 18, 19 e 20
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, Supplemento Ordinario., è il seguente:
"Articolo 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a
previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. È vietato
inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi,
senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella comunicazione di cui
al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 4. Nei casi
in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che
il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal
presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la
trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la
ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al
registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di
vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede
del venditore. 5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono
vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi
deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7. Alle vendite di cui al presente
articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.". "Articolo 19 (Vendite effettuate presso
il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la
raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale. 2. L'attività può
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere
dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il
settore merceologico. 4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività
dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 5, comma 2. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un
tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la
fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei
prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le
disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal
commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino
di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per
l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate
dal presente articolo. 9. Alle vendite di cui al presente articolo si
applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.". "Articolo
20 (Propaganda a fini commerciali). - 1. L'esibizione o illustrazione
di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda
commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali
il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro,
studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli
incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19,
commi 4, 5, 6 e 8.".
[53] Il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, Supplemento Ordinario, è il seguente:
Articolo 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata). - 1. Fatti
salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni
commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta
elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere
identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve
e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi
al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 2. La prova del
carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del
prestatore.".
[54] L'articolo 12 del citato dlgs. n.70/03
stabilisce quanto segue: "Articolo 12 (Informazioni dirette alla
conclusione del contratto). 1. Oltre agli obblighi informativi previsti
per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo
diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in
modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro
dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti
informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione
del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato
e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a
disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori
di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d)
gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via
telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto
oltre all'italiano; f) l'indicazione degli strumenti di composizione
delle controversie. 2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti
conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e
le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono
essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la
memorizzazione e la riproduzione.".
[55 ]L'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157), è il seguente: "Articolo 12
(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo
di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o
per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di
credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa
pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede,
cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o
comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti
con essi.".
[56] Il decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, Supplemento
Ordinario.
[57] L'articolo 1385 del codice civile è il
seguente: "Articolo 1385 (Caparra confirmatoria). - Se al momento della
conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra,
una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la
caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla
prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente,
l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se
inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere
dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che
non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione
del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme
generali.".
[58] La legge 19 maggio 1932, n. 841,
recante "Approvazione della Convenzione per l'unificazione di alcune
regole relative al trasporto aereo internazionale stipulata a Varsavia
il 12 ottobre 1929", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio
1932, n. 171.
[59] La legge 2 marzo 1963, n. 806, recante
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a
Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il
trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con
relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il trasporto
di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo
addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto
per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.)",
è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15
giugno 1963, n. 158. - La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante
"Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48,
Supplemento Ordinario
[60] L'articolo 2951 del codice civile è il
seguente: "Articolo 2951 (Pescrizione in materia di spedizione e di
trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal
contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione
si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o
termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione
della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal
giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della
cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno
dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici
servizi di linea indicati dall'articolo 1679.".
[61] L'articolo 1341 del codice civile è il
seguente: "Articolo 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono
efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza.
[62] Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n.
178 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e
i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
[63] La direttiva 3 dicembre 2001 n. 95 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei
prodotti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea del 15
gennaio 2002, n. L 11.
[64] Il Trattato che istituisce la Comunità
economica europea, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europea del 24 dicembre 2002, n. C 325. La legge 16 giugno 1998 n. 209,
recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica
il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le
Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli,
fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, Supplemento Ordinario.
[65] Direttiva 3 dicembre 2001, n. 95 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei
prodotti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
del 15 gennaio 2002, n. L 11.
[66] L'articolo 106 del codice di procedura
civile è il seguente: "Articolo 106 (Intervento su istanza di parte). -
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene
comune la causa o dal quale pretende essere garantita.".
[67 ] L'articolo 1227 del codice civile è il seguente: "Articolo
1227 (Concorso del fatto colposo del creditore). - Se il fatto colposo
del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze
che ne sono derivate il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".
[68] La legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
recante "Impiego pacifico dell'energia nucleare" è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.
[69] L'articolo 1519-sexies del codice
civile è il seguente: "Articolo 1519-sexies (Termini). - Il venditore è
responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del
bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto
il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova
contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i
difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni
caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il
consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può
tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater,
comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato
entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui
al periodo precedente.".
[70] Il testo degli articoli 46, 47, 48 e
49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, è il
seguente: "Articolo 46-(R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità
personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c)
cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di
celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g)
esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale
o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso
e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di
disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t)
qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le
situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente
destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc)
qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.". "Articolo 47 (R) (Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà). 1. L'atto di notorietà concernente
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le
eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in
cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di
Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da
chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).".
"Articolo 48 (R) (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole
amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula
nei moduli per le istanze.". "Articolo 49 (R) (Limiti di utilizzo delle
misure di semplificazione). 1. I certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse
disposizioni della normativa di settore. 2. Tutti i certificati medici
e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della
pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni
sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con
validità per l'intero anno scolastico.".
[71] La legge 5 agosto 1981, n. 416,
recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n.
215.
[72] La legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, Supplemento
Ordinario.
[73] La legge 30 aprile 1998, n. 122
recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1998 n. 99.
[74] Il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, recante "Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente
la pubblicità dei medicinali per uso umano" è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, Supplemento Ordinario.
[75] La legge 14 ottobre 1999, n. 362
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria" è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247.
[76] Il comma 4 dell'articolo 2 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° gennaio 1994, n. 7, Supplemento Ordinario,
prevede quanto segue: "4. Le camere di commercio, singolarmente o in
forma associata, possono tra l'altro: a) promuovere la costituzione di
commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.".
[77] L'articolo 1, comma 11 della legge 31
luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997 n.
177, Supplemento Ordinario, prevede quanto segue: "11. L'Autorità
disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non
giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o
categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra
loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti
dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a
che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione
da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale
sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del
procedimento di conciliazione.".
[78] Il testo della raccomandazione 30
marzo 1998, n. 257/CE, recante "Raccomandazione della Commissione
riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 17 aprile
1998, n. L 115.
[79] Il testo della raccomandazione 4
aprile 2001, n. 310/CE, recante "Raccomandazione della Commissione sui
principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo" è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 19 aprile
2001, n. L 109.
[80] Il testo della risoluzione 25 maggio
2000, recante "Risoluzione del Consiglio relativa ad una rete
comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo" è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea 6 giugno 2000, n. C 155.
[81] L'articolo 4, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura" è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, Supplemento Ordinario, stabilisce
quanto segue: "Articolo 4. (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attività
delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno
presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle
camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento
agli interventi realizzati e ai programmi attuati. 2. Le delibere di
approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della
dotazione complessiva del personale nonché quelle di, variazione del
bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono
trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente. 3.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le
norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle
camere di commercio. 4. Le delibere di cui al comma 2 divengono
esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del
bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su
richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di
legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un
periodo di pari durata. 6. Le delibere riesaminate dalle camere di
commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità,
limitatamente alle parti modificate.".
[82] La legge 10 aprile 1991, n. 126, abrogata dal presente decreto, reca "Norme per l'informazione del consumatore".
[83] Il decreto legislativo 15 gennaio1992,
n. 50, abrogato dal presente decreto, reca: "Attuazione della direttiva
n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali.".
[84] La legge 30 luglio 1998, n. 281,
recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.
[85] Il testo dell'articolo 125 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, Supplemento Ordinario, come modificato dal
presente decreto, è il seguente: "Articolo 125 (Disposizioni varie a
tutela dei consumatori). - 1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del
codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al
consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di
garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. 2. Le
facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto
senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di
patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento
anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del
credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. 3. In caso di cessione
dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il
consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che
poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la
compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del
codice civile. 4 - 5. (Abrogati).".
|