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[1] L'articolo 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.



[2] Il testo dell'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 dicembre 2002, n. C 325, stabilisce quanto segue: "Articolo 153 (Protezione dei consumatori). - 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. 3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). 5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.".



[3] Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente: "Articolo 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; d) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".



[4] L'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", prevede quanto segue: "Articolo 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".



[5] L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario) concernente la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", stabilisce quanto segue: "Articolo 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; e) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.".



[6] Il testo dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse"; (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175, supplemento ordinario), è il seguente: "Articolo 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il Governo delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di: a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo; b) sport; c) proprietà letteraria e diritto d'autore. 4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni. 5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. 6. All'articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei". 7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi". 8. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni". 9. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni". 10. Il termine di cui all'articolo 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004. 13. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma non".".



[7] Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, abrogato dal presente decreto, reca: "Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".



[8] La legge 10 aprile 1991, n. 126, recante "Norme per l'informazione del consumatore", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1991, n. 89.



[9] Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101 "Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.



[10] Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante "Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 31 dicembre 1985, n. L 372), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n. 27, Supplemento Ordinario.".



[11] Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, abrogato dal presene decreto, reca "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE come modificata dalla direttiva n. 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa".



[12] Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento Ordinario.



[13] Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, recante "Attuazione della direttiva n. 95/26/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 18 luglio 1995, n. L 168), in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.



[14] Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1999, n. 233.



[15] Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, abrogato dal presente decreto, reca: "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanza ed i circuiti "tutto compreso"".



[16] L'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.), aggiunge il capo XIV-bis e gli articoli da 1469-bis a 1469-sexies dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile.



[17] Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, Supplemento Ordinario.), come modificati dal presente decreto è il seguente: "Articolo 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella comunicazione di cui al comma i deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita I.V.A. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7. (Abrogato).". 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2. 6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. 9. (Abrogato). "



[18] La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.



[19] Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva n. 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.".



[20] Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.".



[21] Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 63, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 98/7/CE che modifica la direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo.".



[22] Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.".



[23] Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.".



[24] Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 concernente "Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212.



[25] Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.



[26] L'articolo 15, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), prevede quanto segue: "8. Ai fini della disciplina delle vendite sotto costo il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3. ".



[27] Il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori".



[28] Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57, Supplemento Ordinario.



[29] Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003. n. 174, Supplemento Ordinario.



[30] Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, abrogato dal presente decreto, recava: "Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti".



[31] La legge 6 aprile 2005, n. 49, abrogata dal presente decreto, recava: "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione".



[32] Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie 1ocali", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1997, n. 202), è il seguente: "Articolo 8 (Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno. ".



[33] Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, 8 febbraio 1997, n. 101 "Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 91.



[34] Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. "Articolo 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del Codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti". "Articolo 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o 1'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della Giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comnma precedente saranno stabilite le modalità relative alle esecuzioni del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente".



[35] L'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), stabilisce quanto segue: "Articolo 14 (Pubblicità dei prezzi). - 1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2. 4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.".



[36] La legge 5 agosto 1981, n. 441, recante "Vendita a peso netto delle merci" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1971, n. 218.



[37] Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante "Attuazione delle direttive 89/395/CEE 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) stabilisce quanto segue: "Articolo 9 (Quantita). - 1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara. 2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. 3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. 4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi. 5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi. 6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale. 7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto: a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia; b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi. 8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria: a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso; b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g; c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche. 9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore. 10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume".



[38] Il testo dell'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. "3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000".



[39] L'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione," pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104, S.O., prevede quanto segue: "Articolo 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). - 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. 2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. 3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto". 5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro. 7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni. 8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni". 9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".



[40] Il testo degli articoli 10 e 14, commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990 n, 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990 n 240), il seguente: "Articolo 10 (Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma. 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. 3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. 4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istrutton, il contraddittorio e la verbalizzazione. 6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. 7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.". "Articolo 14 (Istruttoria). - 1. (Omissis). 2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.".



[41] Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) è il seguente: "17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali."



[42]Gli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge n. 689 del 1981: "Articolo 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria). - L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione.". "Articolo 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di fmanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decmio per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.". "Articolo 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.". "Articolo 29 (Devoluzione dei proventi) - I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi".



[43] L'articolo 2598 del codice civile, stabilisce quanto segue: "Articolo 2598 (Atti di concorrenza sleale) - Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".



[44] La legge 22 aprile 1941 n. 633 recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.



[45] Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario.



[46] La delibera dell'Autorità garante per le comunicazioni 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP, recante: "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183.



[47] Il testo dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario stabilisce quanto segue: "20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità: a) - b) (Omissis). c)irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.".



[48] Il testo dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, Supplemento Ordinario, è il seguente: "31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.".



[49] L'articolo 669-bis del codice di procedura civile è il seguente; "Articolo 669-bis (Forma della domanda). - La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente".



[50] Il testo dell'articolo 122, comma 2 ed il testo dell'articolo 123, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. , è il seguente: "Articolo 122 (Tasso annuo effettivo globale). - 1. (Omissis). 2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo". "Articolo 123 (Pubblicità). - 1. (Omissis). 2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.".



[51] I Capi II e III del Titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, recano, rispettivamente: "Credito al consumo" e "Regole generali e controlli".



[52] Il testo degli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, Supplemento Ordinario., è il seguente: "Articolo 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.". "Articolo 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2. 6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. 9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.". "Articolo 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.".



[53] Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, Supplemento Ordinario, è il seguente: Articolo 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata). - 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del prestatore.".



[54] L'articolo 12 del citato dlgs. n.70/03 stabilisce quanto segue: "Articolo 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto). 1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. 2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.".

[55 ]L'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157), è il seguente: "Articolo 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.".



[56] Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, Supplemento Ordinario.



[57] L'articolo 1385 del codice civile è il seguente: "Articolo 1385 (Caparra confirmatoria). - Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.".



[58] La legge 19 maggio 1932, n. 841, recante "Approvazione della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1932, n. 171.



[59] La legge 2 marzo 1963, n. 806, recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.)", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1963, n. 158. - La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, Supplemento Ordinario



[60] L'articolo 2951 del codice civile è il seguente: "Articolo 2951 (Pescrizione in materia di spedizione e di trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.".



[61] L'articolo 1341 del codice civile è il seguente: "Articolo 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.



[62] Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 1° febbraio 2002, n. L 31.



[63] La direttiva 3 dicembre 2001 n. 95 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.



[64] Il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea del 24 dicembre 2002, n. C 325. La legge 16 giugno 1998 n. 209, recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, Supplemento Ordinario.



[65] Direttiva 3 dicembre 2001, n. 95 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.



[66] L'articolo 106 del codice di procedura civile è il seguente: "Articolo 106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.".

[67 ] L'articolo 1227 del codice civile è il seguente: "Articolo 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore). - Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".



[68] La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante "Impiego pacifico dell'energia nucleare" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27.



[69] L'articolo 1519-sexies del codice civile è il seguente: "Articolo 1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.".



[70] Il testo degli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, è il seguente: "Articolo 46-(R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.". "Articolo 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).". "Articolo 48 (R) (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.". "Articolo 49 (R) (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione). 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.".



[71] La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215.



[72] La legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, Supplemento Ordinario.



[73] La legge 30 aprile 1998, n. 122 recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998 n. 99.



[74] Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante "Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, Supplemento Ordinario.



[75] La legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1999, n. 247.



[76] Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° gennaio 1994, n. 7, Supplemento Ordinario, prevede quanto segue: "4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro: a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.".



[77] L'articolo 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997 n. 177, Supplemento Ordinario, prevede quanto segue: "11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.".



[78] Il testo della raccomandazione 30 marzo 1998, n. 257/CE, recante "Raccomandazione della Commissione riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 17 aprile 1998, n. L 115.



[79] Il testo della raccomandazione 4 aprile 2001, n. 310/CE, recante "Raccomandazione della Commissione sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 19 aprile 2001, n. L 109.



[80] Il testo della risoluzione 25 maggio 2000, recante "Risoluzione del Consiglio relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 6 giugno 2000, n. C 155.



[81] L'articolo 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, Supplemento Ordinario, stabilisce quanto segue: "Articolo 4. (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati. 2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di, variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio. 4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata. 6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.".



[82] La legge 10 aprile 1991, n. 126, abrogata dal presente decreto, reca "Norme per l'informazione del consumatore".



[83] Il decreto legislativo 15 gennaio1992, n. 50, abrogato dal presente decreto, reca: "Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.".



[84] La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189.



[85] Il testo dell'articolo 125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento Ordinario, come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Articolo 125 (Disposizioni varie a tutela dei consumatori). - 1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito. 2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. 3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 4 - 5. (Abrogati).".

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